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Lo stato della Città del Vaticano fu costituito con il Trattato Lateranense, a firma del Card. Pietro Gasparri per la Santa Sede e di Benito Mussolini per lo stato italiano l’11 febbraio 1929. Si trattava della storica conclusione della questione “stato-chiesa”, inizialmente posta una decina di anni prima con la ricerca di convergenza di orientamenti tra il Presidente del Consiglio italiano Vittorio Emanuele Orlando e Mons. Bonaventura Cerretti. Il documento comprendeva, oltre al Trattato vero e proprio, anche quattro Allegati annessi e il Concordato. La ratifica degli accordi avvenne il 7 giugno 1929 e nello stesso giorno fu emanata da parte del pontefice Pio XI la Legge N. I del nuovo stato, denominata “Legge fondamentale”. Il Trattato affrontava molto superficialmente la questione degli autoveicoli in Vaticano al comma 6 ove si affermava che sarebbero stati presi “accordi tra la Santa Sede e lo Stato italiano per la circolazione nel territorio di quest’ultimo dei veicoli terrestri e degli aeromobili della Città del Vaticano.”
Questi accordi sfociarono nella “Convenzione per disciplinare la circolazione degli autoveicoli nei territori dello Stato della Città del Vaticano e del Regno d’Italia” firmata in Vaticano il 28 novembre 1929 dal Governatore Camillo Serafini e dall’Ambasciatore di Sua Maestà Cesare Maria De Vecchi di Val Cismon. La convenzione prevedeva tre elementi di reciprocità: il riconoscimento della validità sia delle patenti di guida sia dei certificati tecnici dei veicoli, la libera circolazione dei cittadini dei due stati e la franchigia da tassa di circolazione, ma il primo elemento non si realizzò poiché il Vaticano ancora non disponeva di uffici corrispondenti ai circoli di ispezione ferroviari italiani, deputati appunto al rilascio di tali documenti. Ciò significa che nel frattempo i veicoli vaticani circolavano con targhe provvisorie italiane, tranne i casi in cui sussistevano i presupposti per immatricolazione con targa CD. È il caso ad esempio dei veicoli intestati al Pontefice, come la Bianchi tipo 15 donata nel 1922 a Pio XI, targata CD-404.
Le targhe provvisorie erano quelle definite dal RD 2 dicembre 1928 e caratterizzate, in nero su bianco, da un numero di serie seguito dalla lettera I e da un’altra lettera maiuscola indicante la Circoscrizione territoriale, in questo caso P per Roma, ad esempio 123 IP.
Le targhe diplomatiche invece erano quelle definite dal RD 29 luglio 1909 e caratterizzate dalla sigla CD seguita da un numero di serie, il tutto in nero su bianco. Alcune fotografie di cronaca vaticana ritraggono infine veicoli, generalmente furgoni, con targa italiana triangolare di prova, secondo il modello previsto dal RDL 13 marzo 1927.
La legge Pontificia N. III, intitolata “Legge sulla cittadinanza ed il soggiorno”, emanata il 7 giugno 1929 istituiva all’art. 26 il Registro degli autoveicoli vaticani, da impostare come quello italiano avviato nel 1927: per la tenuta del Registro si dovevano dunque applicare le norme contenute nella legge del Regno d’Italia n. 436 del 15 marzo 1927 (“Disciplina dei contratti di compra vendita degli autoveicoli ed istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell’automobile club d’Italia”), in particolare quelle dell’art. 12 in base al quale ad ogni veicolo doveva corrispondere un foglio distinto con le relative indicazioni: numero di targa, caratteristiche del veicolo, generalità del proprietario, trasferimenti di proprietà. Dopo oltre sei mesi, il 31 gennaio 1930 il Governatore Camillo Serafini promulgò il “Regolamento per la circolazione degli autoveicoli” ovvero Legge Pontificia N. XII. È l’origine delle targhe SCV.
Opera n°161258 di Liberodiscrivere