compilare ed inviare via e-mail a:
STATUTO
Art. 1 - COSTITUZIONE
Si è costituita in data 3 giugno 2014 l’associazione denominata "Liberodiscrivere" (di seguito chiamata "Associazione"), libera, apolitica, apartitica, aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del titolo I cap. III, art. 36 e segg. del Codice Civile, nonché dal presente Statuto. L’associazione potrà aprire sedi secondarie sia in Italia che all’estero.
Art. 2 - FINALITÀ
L’Associazione ha come obiettivi lo studio, la promozione e la diffusione della cultura, delle scienze e dell’arte intese sotto ogni loro forma espressiva, nonché la promozione degli artisti e delle loro opere. Oggetto d’interesse sono pertanto letteratura, cinematografia, televisione, teatro, animazione e fumetti, storia e arte, costume e società, mistero e paranormale, scienza e tecnologia, pittura, scultura, fotografia e, più in generale, tutto ciò che attiene agli obbiettivi summenzionati.
Art. 3 - ATTIVITÀ
L’Associazione, per il raggiungimento dei propri fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
- attività editoriale e di produzione cartacea, informatica, telematica, multimediale, filmica, fotografica, televisiva, illustrativa, artistica in genere, anche con l’ausilio delle reti on-line e tramite la gestione di siti internet, relativamente agli scopi sociali anche come mezzo di sovvenzionamento delle attività associative;
- attività di casa editrice per la pubblicazione di libri (sia cartacei che elettronici) e di ogni altro mezzo idoneo alla pubblicazione ed alla diffusione di opere letterarie e la registrazione di una testata editoriale per la realizzazione di un giornale e/o rivista periodici sia a stampa che on-line; l’attività di casa editrice e quella della testata editoriale dovranno essere disciplinate da apposito regolamento emanato dal Consiglio Direttivo dell’associazione.
- attività culturali, convegni, conferenze, dibattiti, mostre, seminari, proiezioni di film e documentari, concerti; progettazione e organizzazione di eventi anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati.
- attività di formazione, corsi, lezioni, stage, congressi;
- partecipazione, organizzazione e gestione di interscambi e di gemellaggi con università, organizzazioni culturali, scientifiche, artistiche e realtà analoghe, governative e non governative, nazionali e internazionali;
- ricerche e indagini di interesse sociale o culturale, in ambito umanistico, artistico, storico o scientifico, svolte autonomamente o in collaborazione con altre associazioni, fondazioni, università ed enti, anche tramite l’istituzione di gruppi di studio, in contesti e secondo modalità da definire in conformità con le norme statutarie;
- promozione della cultura, dell’arte, delle scienze attraverso l’attivazione e/o la gestione - anche in convenzione con enti e istituzioni pubbliche o private - di biblioteche, mediateche, ludoteche, mostre, musei e parchi archeologici, centri di lettura e consultazione on-line, librerie, spazi per la fruizione di attività musicali e teatrali;
- promozione con ogni mezzo di autori, poeti, artisti, ricercatori, studiosi, dilettanti e professionisti, affermati o emergenti, anche tramite l’indizione di concorsi e il conferimento di premi;
- tutela, promozione e valorizzazione delle cose e dei luoghi d’interesse artistico, scientifico, storico e culturale;
- realizzazione di canali radio e televisivi (sia tradizionali che telematici).
- Art. 4 - ASSOCIATI
a) Requisiti e categorie
All’Associazione possono aderire tutte le persone che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali. Potranno essere sia maggiorenni che minorenni (in questo caso sarà necessaria l’autorizzazione di chi esercita la patria potestà), cittadini italiani o stranieri. I soci minorenni non avranno diritto di voto e non potranno far parte degli organi sociali sino al raggiungimento della maggiore età.
Il numero dei soci è illimitato, e inizialmente definito nelle seguenti categorie:
-
Soci ordinari e/o soci autori - persone, enti o istituzioni che si impegnano a versare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo; i soci ordinari possono a loro volta essere suddivisi in sottocategorie, secondo criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo;
-
Soci onorari - persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale e/o economico, alla costituzione e/o allo sviluppo dell’Associazione; persone, enti o istituzioni che, distinguendosi per meriti particolari acquisiti in campo artistico, culturale, scientifico o sociale, siano stati invitati e ammessi all’Associazione.
-
Soci fondatori - I soci fondatori sono quelli che hanno creato, con l’atto di costituzione, l’Associazione e che compongono il Consiglio Direttivo.
Spetta al Consiglio Direttivo stabilire le caratteristiche necessarie per l’appartenenza dei soci alle varie categorie e decidere la quota associativa. I soci possono, su decisione del Consiglio Direttivo, essere dispensati dal versamento delle quote sociali.
b) Ammissione
Per essere ammessi come soci ordinari è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo, con osservanza delle seguenti modalità:
-
indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza; Codice fiscale. Per i minorenni la domanda dovrà essere corredata dall’autorizzazione di chi esercita la patria potestà;
-
dichiarare di attenersi al presente statuto e alle delibere degli organi sociali;
-
specificare eventuali ruoli, mansioni o progetti che si desiderasse realizzare nell’ambito dell’Associazione;
-
entro 10 (dieci) giorni dall’ammissione versare la quota associativa secondo quanto previsto dal presente Statuto e dalle disposizioni del Consiglio Direttivo.
c) Dimissioni
Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo, e avranno validità immediata.
d) Doveri dei soci
Tutti i soci sono tenuti:
1. a osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
2. a frequentare l’Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
3. a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione e a non attuare iniziative in contrasto con le aspirazioni che ne animano l’attività;
4. a versare la quota associativa annuale, se non espressamente esentati. L’importo della quota associativa sarà stabilito, di anno in anno, da apposita delibera del Consiglio Direttivo.
In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione, è compito del Consiglio Direttivo intervenire e applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione.
e) Diritti dei soci
Tutti i soci hanno diritto:
-
a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione;
-
a partecipare all’Assemblea con diritto di voto
-
ad accedere alle cariche associative;
-
a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione della Associazione con possibilità di ottenerne copia via e-mail.
L’Associazione garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo.
f) Perdita della qualifica di socio
La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.
Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione.
L’esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri:
1. per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
2. per persistenti violazioni degli obblighi statutari o regolamentari;
3. quando, in qualunque modo, si arrechino danni morali o materiali all’Associazione;
4. per indegnità.
Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota.
Prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l’ipotesi di decadenza per morosità, per la quale l’esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative. I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento, previa richiesta scritta, nella prima Assemblea ordinaria.
Art. 5 - QUOTE ASSOCIATIVE
Gli importi delle quote associative sono stabiliti dal Consiglio Direttivo, e approvati dall’Assemblea dei soci. Detti importi possono variare a seconda della categoria di socio o di altri criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo. Le quote associative non sono trasmissibili e non sono soggette a rivalutazione.
Art. 6 - PATRIMONIO
Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
1. dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell’Associazione;
2. dalle quote associative versate dai soci;
3. dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
4. dal fondo di riserva se costituito;
5. dalle attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
6. dal corrispettivo di servizi erogati dall’Associazione a terzi;
7. da ogni altro tipo di entrate compresi i contributi erogati da Enti pubblici e privati, sia nazionali che esteri o da parte di Comunità internazionali legalmente riconosciute dall’ordinamento giuridico Italiano.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo, e da eventuali contributi straordinari, stabiliti dall’Assemblea che ne determina l’ammontare.
Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettati dall’Assemblea, che ne delibera in merito all’utilizzazione, in armonia con le finalità statuarie.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.
Per lo svolgimento delle attività sociali, l’Associazione potrà stipulare contratti di collaborazione con i propri associati, dietro delibera del Consiglio Direttivo.
L’Associazione potrà, nell’ambito delle attività previste dallo Statuto, assumere personale, avvalersi di consulenti e professionisti.
L’Associazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.
Art. 7 - BILANCIO
Il bilancio comprende l’esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, e dev’essere presentato all’Assemblea entro il 31 di marzo dell’anno successivo.
Il primo esercizio si chiuderà il 31/12/2014.
Art. 8 - ORGANI SOCIALI
Gli organi dell’Associazione sono:
1. l’Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata, ed è improntata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Art. 9 - ASSEMBLEA DEI SOCI
a) Definizione, convocazione e validità dell’Assemblea
L’Assemblea è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto a un voto, qualunque sia il valore della quota associativa versata. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione, atto ad assicurare una sua corretta gestione.
Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio previa delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.
L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno 1/10 degli associati ne ravvisino l’opportunità; in seduta ordinaria, almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.
Tra prima e seconda convocazione deve trascorrere un periodo non inferiore alle 24 ore.
L’assemblea deve essere convocata mediante avviso scritto contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora e l’indirizzo, se diverso da quello della sede legale, da rendere conoscibile mediante uno almeno dei seguenti mezzi: avviso da affiggere nella sede dell’associazione; -annuncio scritto recapitato a domicilio o nelle mani proprie; - lettera raccomandata contenente ordine del giorno; - e-mail contenente l’ordine del giorno; qualsiasi altri mezzo informativo di cui dispone associazione. La conoscibilità deve essere resa negli otto giorni precedenti l’assemblea.
b) Assemblea degli associati
L’Assemblea indirizza tutta la vita dell’associazione e in particolare:
1. approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
2. procede alla nomina a maggioranza semplice delle cariche sociali alla scadenza del loro mandato;
3. nomina il Presidente
4. approva il rendiconto consuntivo e preventivo
5. approva il regolamento interno;
d) Votazioni dell’Assemblea
Le votazioni, a cui partecipano tutti i soci presenti, possono avvenire per comunicazione esplicita o a scrutinio segreto.
e) Struttura dell’Assemblea e redazione del verbale
L’Assemblea, è presieduta dal Presidente dell’associazione ed in sua mancanza dal consigliere più anziano il quale in accordo con l’assemblea nomina un segretario che deve redigere e sottoscrivere un verbale al termine di ogni seduta.
Art. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO
a) Definizione e composizione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione ed è composto da un minimo di 3 consiglieri (2 più il Presidente) ad un massimo di 7consiglieri, eletti tra i soci maggiorenni candidatisi durante l’Assemblea. Il Consiglio eletto dall’assemblea dovrà essere composto almeno per 2/3 da soci fondatori.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
b) Prerogative e doveri del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
1. predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea;
2. elaborare il bilancio;
3. verificare la regolarità formale e sostanziale della contabilità;
4. stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
5. redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei soci;
6. curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
7. compilare i progetti per l’impiego del residuo del bilancio, da sottoporre all’Assemblea;
8. stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;
9. predisporre i regolamenti interni dell’Associazione che di volta in volta si rendessero necessari, facendoli approvare dall’Assemblea dei soci;
10.deliberare circa l’ammissione e l’espulsione dei soci;
11. favorire la partecipazione dei soci all’attività dell’Associazione;
12.provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell’Assemblea dei soci.
13.Attribuire cariche e poteri, nominare eventualmente procuratori.
c) Struttura e durata del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente e il Segretario amministrativo, e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all’attività svolta dall’Associazione per il conseguimento dei suoi fini sociali.
d) Riunione del Consiglio Direttivo e delibere
Il Consiglio Direttivo si riunisce convocato:
1. dal Presidente;
2. da almeno 2 dei suoi membri;
3. da almeno 1/10 dei soci con richiesta scritta e motivata;
4. in date periodiche prefissate, secondo regolamento interno del Consiglio stesso.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti alla riunione; in caso di parità, il voto del Presidente vale come due.
e) Deroghe
In deroga a quanto previsto dal punto c) del presente articolo, Il Consiglio Direttivo dell’associazione stabilito al momento della costituzione resterà in carica per i primi tre anni.
Art. 11 - SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei soci, che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra il Consiglio Direttivo e i soci, stabilendone i poteri.
In caso di scioglimento per qualunque causa, l’Associazione devolverà il suo patrimonio ad altre organizzazioni, anche Società ed Enti pubblici, con finalità identiche o analoghe.
Art. 13 - RINVIO
Per quanto non compreso nel presente statuto decide l’Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.
compilare ed inviare via e-mail a: